Sinistro stradale: il peso specifico della tabella di ripartizione della responsabilità
Rilevanti, però, anche la ricostruzione della dinamica del sinistro e l’accertamento delle responsabilità: in questa ottica, è necessario valutare la condotta reale dei conducenti secondo le circostanze del caso concreto
In tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, la tabella di ripartizione della responsabilità costituisce un parametro di riferimento utile a uniformare le liquidazioni in sede stragiudiziale, ma non ha valore vincolante nel giudizio civile e non assurge a presunzione legale. Difatti, la ricostruzione della dinamica del sinistro e l’accertamento delle responsabilità spettano esclusivamente al giudice di merito, il quale deve valutare la condotta reale dei conducenti secondo le circostanze del caso concreto, in conformità alla norma contenuta nel Codice Civile.
Ne consegue che l’unica presunzione legale applicabile è quella (relativa) di pari responsabilità, e il giudice non è tenuto a conformarsi meccanicamente alle indicazioni della tabella regolamentare, che ha natura meramente esemplificativa.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 6388 del 18 marzo 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso originato da un incidente stradale verificatosi oltre sette anni fa all’interno di una area di parcheggio antistante un Tribunale.
In premessa, i magistrati di Cassazione richiamano il principio secondo cui la presunzione di pari responsabilità, prevista dal Codice Civile, opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Affinché tale presunzione possa essere superata, il soggetto danneggiato è gravato di un duplice onere probatorio: da un lato, è tenuto a provare che il conducente dell’auto investitrice abbia tenuto una condotta colposa, e, dall’altro, che lui medesimo abbia fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento dannoso, uniformandosi alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza.
Parimenti, va richiamato sia il principio secondo cui, in tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l’obbligo di attenersi puntualmente alle norme del ‘Codice della strada’ rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l’eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell’evento, sia il principio secondo cui la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela.
Alla luce di tali principi, va evidenziato, a fronte dell’episodio in esame, il soggetto danneggiato ha provato la condotta colposa dell’altro conducente – cioè circolazione contromano in violazione della segnaletica verticale e orizzontale –, ma non anche di aver fatto, a sua volta, tutto il possibile per evitare l’incidente e, in particolare, di essersi assicurato, prima di intraprendere la manovra di uscita in retromarcia dal parcheggio, di aver impiegato la necessaria cautela nel controllare lo spazio retrostante la sua vettura rispetto a entrambi i sensi di marcia, non solo rispetto a quello consentito.
A tale proposito, poi, va osservato che, anche in presenza di senso unico di circolazione, il conducente, che intraprenda una manovra di immissione o di uscita da un parcheggio, deve accertarsi di non creare pericolo per gli altri utenti della strada, da qualunque direzione essi provengano, compresi i pedoni, i quali non sono tenuti al rispetto delle prescrizioni relative al senso unico di circolazione. Quindi, il soggetto danneggiato avrebbe dovuto astenersi dall’intraprendere la manovra, in assenza di un preventivo e completo controllo dello spazio retrostante.