Niente consumo di acqua del rubinetto: impossibile parlare di inadempimento contrattuale da parte dell’albergatore
Insufficienti le lamentele di un turista, obbligato, in un hotel della Capitale, a comprare acqua in bottiglia ad ogni pasto
Nessun inadempimento contrattuale addebitabile all’albergatore se nega al cliente la possibilità di bere l’acqua che esce dal rubinetto e lo obbliga, invece, a comprare sistematicamente acqua in bottiglia.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (ordinanza numero 11827 del 29 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in un hotel della Capitale.
A dare il ‘la’ alla querelle giudiziaria è un turista che soggiorna a Roma tra la fine di dicembre del 2019 e i primi giorni di gennaio del 2020, prende una stanza in un hotel, chiede inutilmente di consumare acqua potabile del rubinetto e così si ritrova costretto ad acquistare ad ogni pasto acqua in bottiglia.
Per i giudici di merito, però, le lamentele del turista non sono sufficienti per ipotizzare un inadempimento contrattuale da parte dell’albergatore.
In generale, in tema di contratto di viaggio vacanza tutto compreso (cosiddetto pacchetto turistico), come quello in esame, per il quale il turista deduce di aver acquistato un soggiorno in mezza pensione bevande escluse nella struttura alberghiera, va tenuto presente che le prestazioni facenti capo al pacchetto acquistato assumono rilievo non già singolarmente e separatamente considerate bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione delle medesime prestazioni quali elementi costitutivi che la finalità turistica come prestazione complessa sono funzionalmente volti a soddisfare. E la causa concreta viene a rivestire decisiva rilevanza anche relativamente alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti nel corso di svolgimento del rapporto e che su questo si ripercuotono (quali, ad esempio, l’impossibilità o l’aggravio della prestazione, l’inadempimento), con negativa incidenza sull’interesse creditorio turistico, facendolo venire anche del tutto meno allorquando deponenti – in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso – per l’impossibilità della relativa realizzazione.
Analizzando la vicenda in esame, va esclusa l’ipotesi di un danno da inadempimento o di un danno non patrimoniale cagionato al cliente e imputabile alla struttura alberghiera, poiché si è accertato che il turista non ha allegato (e neppure provato) i fatti costitutivi della domanda proposta volta ad ottenere il corrispettivo dell’acqua servita a tavola nel ristorante dell’hotel durante il suo soggiorno.