Ricorso seriale al credito finanziario: niente ristrutturazione dei debiti
Può essere rilevante l’assenza di ragioni di assunzione strategica, o di necessità, dei debiti progressivamente assunti
Niente piano di ristrutturazione dei debiti a fronte di un ricorso seriale, e assolutamente insostenibile, al credito finanziario da parte del debitore.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 3583 del 17 febbraio 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame le obiezioni di un soggetto che, gravato di un debito pari a quasi 78mila euro, si è visto negare il ‘via libera’ al piano di ristrutturazione del debito.
Decisiva la constatazione che il debitore, allorché il suo reddito mensile era pari a 1.260 euro, scelse di intraprendere un ricorso gravemente colpevole al credito finanziario, che fece sensibilmente lievitare i costi mensili, portandoli ad un totale di quasi 2.000 euro, di cui quasi la metà destinati a coprire i rimborsi finanziari medio tempore contratti. Il tutto, poi, dopo la perdita di lavoro della moglie, e senza che vi fossero particolari esigenze familiari da richiedere liquidità.
Per i giudici è sacrosanto addebitare una colpa grave, a fronte di un accesso non solo seriale al credito ma anche caratterizzato da disinvolta eccedenza delle rate sin dall’origine pattuite rispetto al reddito netto e da mancata considerazione del rapporto prudente fra reddito netto e carico del debito periodico assunto per una ordinata restituzione di plurimi finanziamenti.
A inchiodare il debitore, peraltro, anche l’assenza di ragioni di assunzione strategica, o di necessità, dei debiti progressivamente assunti.
Invece, per parlare di situazione di sovraindebitamento non colposamente addebitabile con gravità al consumatore, è necessario che lo stato di difficoltà economica trovi la propri genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) ex ante, e cioè in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso al momento dell’assunzione delle proprie obbligazioni e, più a monte, che il consumatore al momento dell’assunzione delle obbligazioni avrebbe potuto ragionevolmente sostenere.
Tornando alla vicenda in esame, per i giudici non ci sono dubbi: ci si trova di fronte ad una situazione di sovraindebitamento motivatamente imputata alle scelte del debitore. Logico attribuire al debitore una forma di grave imprudenza, tale da integrare appunto la colpa grave richiesta dalla legge, a causa di ripetuti e consistenti finanziamenti, dei quali, sia pure nell’ottica di prestiti per coprire altri prestiti, non è dato comprendere la finalizzazione, al di là della generica invocazione di esigenze di sopravvivenza della famiglia monoreddito.