Granaglie sulla strada, incidente per il ‘centauro’: colpevole l’ente pubblico

Fatale il non aver apposto dei segnali di pericolo, anche indicanti il pericolo generico con sottostante descrizione

Granaglie sulla strada, incidente per il ‘centauro’: colpevole l’ente pubblico

Granaglie sulla strada, incidente per il ‘centuro’: responsabile l’ente pubblico per l’omessa segnalazione del potenziale pericolo.
Questa la prospettiva applicata dai giudici (ordinanza numero 11464 del 28 aprile 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso originato da un episodio verificatosi lungo una strada provinciale in Umbria.
Protagonista, suo malgrado, un motociclista, che, a causa della presenza di grano sul manto stradale, grano sversato verosimilmente da un mezzo agricolo che trasportava granaglie nel periodo della trebbiatura, perde il controllo del mezzo e finisce rovinosamente a terra. Ripresosi dai postumi dell’incidente, il ‘centauro’ punta l’indice contro la Provincia, a cui chiede un adeguato risarcimento. A sostegno di questa istanza due addebiti: primo, l’ente non ha provveduto alla rimozione delle granaglie; secondo, l’ente non ha provveduto a segnalare il pericolo.
Pronta la replica della Provincia, che si difende spiegando che il grano era verosimilmente caduto da poco tempo sulla strada, per negligenza di uno sconosciuto terzo trasportatore, e non erano pervenute segnalazioni in merito alla situazione di pericolo.
In primo grado viene respinta l’istanza risarcitoria avanzata dal ‘centauro’, che, invece, in secondo grado, ottiene una vittoria, seppur parziale, poiché viene accertato un concorso di colpa a carico di entrambe le parti, che, in sostanza, secondo i giudici, hanno contribuito a cagionare i danni subiti dal ‘centauro’ e lo hanno fatto tenendo due condotte colpose completamente indipendenti tra loro.
Per quanto concerne la Provincia, in particolare, in secondo grado viene chiarito che vi è stata una violazione dell’obbligo di diligenza a carico dell’ente, obbligo di diligenza consistente nella adozione di segnaletica di pericolo circa la presenza di grano sulla carreggiata.
Su questo punto è centrato il ricorso in Cassazione proposto dalla Provincia, ricorso con cui si obietta che è impensabile creare la segnaletica ipotizzata in secondo grado in quanto essa

sarebbe in violazione del Codice della Strada, ed in particolare del principio di tipicità e tassatività dei segnali, peraltro da apporsi in quantità esorbitante, trattandosi di un asse viario di tremila chilometri.
Prima di prendere in esame questa osservazione, i magistrati di Cassazione sottolineano che è stata esclusa la responsabilità dell’ente per i danni da cosa in custodia, mentre ne è stata riconosciuta una (co)responsabilità aquiliana – per fatto illecito – non sulla base dell’omissione di un intervento riparatore rispetto alla situazione di pericolo – perdita di grano da parte di terzi utenti della strada – in termini temporali ragionevoli, ma per non aver apposto dei segnali di pericolo, anche indicanti il pericolo generico con sottostante descrizione.
Per il giudice di secondo grado, sarebbe stato esigibile che l’ente pubblico provvedesse ad apporre segnali di pericolo durante la stagione estiva, segnali che riferissero la possibilità di imbattersi in materiali che rendono la strada sdrucciolevole.
In proposito, a dirla tutta, la normativa prevede una siffatta indicazione, stabilendo il segnale di “materiale instabile sulla strada e di caduta massi”. E in base a tale disposizione, il segnale in parola deve essere usato per presegnalare la presenza sulla pavimentazione stradale di ghiaia, pietrisco, graniglia od altro materiale in piccola pezzatura che, per effetto del passaggio del veicolo, può essere scagliato in aria o proiettato a distanza, o può far diminuire l’aderenza del veicolo sulla strada. Perciò, secondo i magistrati di Cassazione, l’ente poteva adeguarsi ed adottare tale segnaletica, perfettamente prevista a livello normativo, oppure, se necessario, optare per una segnalazione più specifica, essendovi pur sempre la possibilità di ottenere un’autorizzazione ad hoc.
Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati di Cassazione ritengono priva di fondamento l’obiezione centrata sulla estensione della strada su cui segnalare il pericolo della presenza di granaglie, poiché il problema riguarda solo i tratti stradali che corrono lungo i campi soggetti a mietitura.

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