Prodotti contraffatti ordinati on line: possibile parlare di ricettazione
Respinta la tesi difensiva, mirata a catalogare i fatti come mero incauto acquisto. Decisivo un dettaglio: i beni contraffatti acquistati erano inequivocabilmente destinati alla vendita
Prodotti contraffatti ordinati su una piattaforma di e-commerce: è ricettazione, non incauto acquisto. Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 34175 del 17 ottobre 2025 della Cassazione), i quali hanno perciò sancito la condanna definitiva di un uomo, titolare di un negozio di telefonia in un piccolo paese siciliano e messo nei guai da un corposo ordine effettuato on line su una nota piattaforma di e-commerce.
Nello specifico, si parla di prodotti informatici recanti il marchio ‘Microsoft’ contraffatto e di caricabatterie recanti il marchio ‘Samsung’ contraffatto.
Il quadro probatorio, corroborato anche dal sequestro del materiale incriminato, è chiarissimo, secondo i giudici di merito, i quali ritengono il negoziante colpevole di ricettazione di prodotti contraffatti e lo condannano a nove mesi di reclusione e a pagare 350 euro di multa.
Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende il commerciante prova a ridimensionare l’episodio, sostenendo sia più logico parlare di incauto acquisto e mettendo sul tavolo la inconsapevolezza del suo cliente in ordine alla provenienza illecita dei prodotti contraffatti. Su quest’ultimo punto, in particolare, il legale osserva che i prodotti ‘Microsoft’ sono stati acquistati tramite una piattaforma che è un canale di vendita abitualmente utilizzato e aggiunge che il prezzo pagato era congruo.
Per quanto concerne, poi, i caricabatterie, il negoziante aveva richiesto al venditore oggetti compatibili con prodotti ‘Samsung’ ovvero ‘LG’ e privi di marchio, la cui commercializzazione è lecita, e ciò emerge inequivocabilmente dall’ordine di acquisto effettuato on line, spiega il legale.
Per chiudere il cerchio, infine, il legale sottolinea che il suo cliente non è mai venuto in possesso dei beni con marchio contraffatto, in quanto essi –dopo essere stati ordinati tramite la piattaforma –, una volta giunti dalla Cina in Italia, sono stati sequestrati nel corso di un controllo doganale presso l’aeroporto di ‘Roma Ciampino’.
A fronte delle obiezioni difensive, però, i magistrati di Cassazione ribattono richiamando la consapevolezza del negoziante siciliano in merito alla provenienza delittuosa dei prodotti contraffatti incriminati, ossia prodotti ‘Microsoft’ e ‘Samsung’ non autentici (novanta programmi ‘Office’, varie licenze e codici numerici e trentasei kit di installazione, nonché cento caricabatterie). Su questo fronte vengono richiamati alcuni dati di fatto: in primo luogo, l’acquisto dei beni, per stessa ammissione del negoziante, è avvenuto tramite una piattaforma non riconducibile a ‘Microsoft’ o a rivenditori autorizzati; in secondo luogo, il prezzo pagato (130 dollari) indicato nella fattura proforma allegata al pacco di spedizione deve considerarsi irrisorio rispetto al valore di mercato della merce; in terzo luogo, l’uomo sotto processo esercita da anni l’attività di commercio al dettaglio di telefonia ed è pertanto in grado di distinguere prodotti autentici da quelli con marchio contraffatto.
Impossibile, quindi, ipotizzare la buonafede del negoziante, e, allo stesso modo, è impossibile catalogare l’episodio come mero incauto acquisto, soprattutto alla luce del principio secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza consiste proprio nell’elemento psicologico, nel senso che nel primo caso il soggetto, come nella vicenda in esame, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre, nel secondo caso, in capo al soggetto si configura una condotta colposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l’origine del bene. Senza dimenticare, poi, che l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto, o comunque di origine e provenienza diverse da quella indicate, è colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso strettamente personale, ipotesi che non ricorre nel caso in esame in quanto i beni contraffatti acquistati dall’uomo sotto processo, titolare di un esercizio commerciale di vendita di dispositivi telefonici, erano inequivocabilmente destinati alla vendita.