Niente assegno divorzile per l’ex moglie che durante il matrimonio ha scelto autonomamente di non lavorare

Questo dettaglio rende, secondo i giudici, irrilevante l’accertato divario economico rispetto all’ex marito

Niente assegno divorzile per l’ex moglie che durante il matrimonio ha scelto autonomamente di non lavorare

Niente assegno divorzile per l’ex moglie che ha scelto autonomamente, durante il matrimonio, di non lavorare per un lungo arco temporale. Irrilevante l’accertato divario economico rispetto all’ex marito.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (ordinanza numero 12087 del 30 aprile 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto tra una moglie e un marito in rottura definitiva.
Confermata in Cassazione la decisione emessa in Appello, decisione che aveva revocato l’assegno divorzile – per una cifra pari a 600 euro – riconosciuto in primo grado alla donna.
Nessun dubbio, sia chiaro, sulla esistenza di un apprezzabile squilibrio economico tra le parti (lei disoccupata ma con un certo patrimonio immobiliare costituito dalla casa coniugale in piena proprietà, nonché da una bottega, da un appartamento e da un villino, laddove lui ha un reddito annuo, al netto delle tasse, di circa 43mila euro), ma ciò non basta per riconoscere alla donna l’assegno divorzile.
A inchiodare la donna è la constatazione che, nonostante il suo stato di disoccupazione – protrattosi per sua scelta per cinque anni –, ella non ha provato che tale sospensione era stata così grave da precluderle definitivamente l’accesso al mercato del lavoro. E a questo proposito è illogico, secondo i giudici di Cassazione, anche solo ipotizzare una impossibilità definitiva per la donna di trovare un lavoro, soprattutto tendendo presente che a neanche 40 anni di età, e a crisi coniugale ormai conclamata, avendo lei pregresse esperienze lavorative, nulla consente di concludere per l’esistenza di un gap di conoscenze ed una perdita di qualità professionali incolmabile in base alla situazione del mercato occupazionale dell’epoca.
Peraltro, non avendo ella provato di essersi attivata in modo adeguato a trovare un’occupazione, l’assegno non le compete nemmeno a titolo meramente assistenziale, precisano i giudici di Cassazione.
Come già per il giudice d’Appello, anche per i magistrati di Cassazione è emerso uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi conseguente allo scioglimento del vincolo, squilibrio che costituisce precondizione ineliminabile per l’attribuzione dell’assegno di divorzio ma che non può, in questa vicenda, essere causalmente ricollegato alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise tra i coniugi, anche tenendo presente, come detto prima, che la scelta della donna di non lavorare per circa cinque anni non è stato frutto di un accordo con l’allora marito.
Allo stesso tempo, è mancata la prova in merito alla possibile incapacità, per ragioni oggettive, della donna di procurarsi i mezzi di sostentamento, anche perché il periodo di disoccupazione non può avere precluso alla donna l’accesso al mercato del lavoro, spiegano i giudici di Cassazione.

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