Marito di un’italiana ma è già sposato: condannato per bigamia anche senza la trascrizione in Italia del primo matrimonio

Presupposto del reato di bigamia è che il soggetto sia legato da un precedente matrimonio avente effetti civili, anche contratto all’estero con cittadino straniero

Marito di un’italiana ma è già sposato: condannato per bigamia anche senza la trascrizione in Italia del primo matrimonio

Marito di un’italiana ma è già sposato: la mancata trascrizione in Italia del primo matrimonio non esclude la bigamia.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 5118 del 9 febbraio 2026 della Cassazione) a chiusura della vicenda riguardante un cittadino marocchino.
All’origine del caso giudiziario c’è l’amara sorpresa per una donna italiana: quello che dal 2011 è suo marito, un uomo originario del Marocco, è già sposato con un’altra donna – non italiana –, come certificato dalla documentazione relativa ad un matrimonio celebrato con rito islamico nel 1999 a Singapore.
Così lo straniero si ritrova prima sotto processo e poi condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di bigamia, con pena fissata in otto mesi di reclusione. Secondo il legale che lo difende, però, è erronea la valutazione compiuta in Appello, poiché i giudici hanno equiparato il matrimonio contratto all’estero tra due stranieri a quello contratto all’estero da cittadino italiano, trascurando il fatto che, nel primo caso, la mancata trascrizione non consente la produzione di effetti nell’ordinamento italiano del matrimonio celebrato all’estero. In aggiunta, poi, il legale, puntando a porre in dubbio la validità del matrimonio risalente al 1999, sottolinea il contrasto del matrimonio, celebrato all’estero secondo il rito islamico, con il principio di uguaglianza sancito dalla Carta Costituzionale e della ‘Carta dei diritti fondamentali’ dell’Unione Europea, in ragione della possibile, se non certa, presenza della clausola del ripudio.
A fornire una linea, con una requisitoria ad hoc, è già la Procura Generale, ribadendo che ciò che rileva, ai fini della configurabilità del reato di bigamia, è l’esistenza di un vincolo matrimoniale valido secondo le regole di diritto internazionale privato applicabili, e non il compimento di un adempimento di pubblicità-notizia nei registri italiani.
Ne discende, valutando la specifica vicenda, che il matrimonio celebrato a Singapore, una volta provato in atti nella sua celebrazione e nella sua concretezza, non diviene giuridicamente inesistente nel nostro ordinamento per il solo fatto di non essere stato trascritto. E poi, ragionando sul reato di bigamia, la linea difensiva finirebbe per introdurre una condizione non prevista dal Codice Penale, trasformando un onere di pubblicità in una condizione di esistenza del vincolo matrimoniale, con esito incompatibile con la ratio della tutela penale, che mira a presidiare il principio monogamico e lo status di coniugato, anche quando esso sia sorto all’estero.
Per quanto concerne, infine, il richiamo difensivo al ripudio previsto nel matrimonio islamico, esso confonde il tema della validità del matrimonio con quello dell’eventuale riconoscibilità di specifici istituti di scioglimento, quale il ripudio, appunto, nell’ordinamento interno, chiarisce la Procura Generale.
A fare chiarezza, rendendo definitiva la condanna a carico del cittadino marocchino, provvedono i giudici di Cassazione, i quali partono da un punto fermo: presupposto del reato di bigamia è che il soggetto sia legato da un precedente matrimonio avente effetti civili, anche contratto all’estero con cittadino straniero, non rilevando, in contrario, la nazionalità del coniuge, né l’ignoranza della legge extrapenale, integrativa del precetto penale, che regola la validità del matrimonio. Non a caso, le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all’estero tra cittadini italiani o tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera (e, quindi, spieghino effetti civili nell’ordinamento dello Stato straniero) e sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana. In particolare, normativa alla mano, il matrimonio celebrato all’estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. E l’applicazione di tale disposizione di legge non è subordinata all’osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido.
Tirando le somme, sulla base di tale natura non costitutiva della trascrizione, il delitto di bigamia è configurabile anche nel caso in cui il precedente matrimonio contratto all’estero, ed avente effetti civili secondo la lex loci, non sia stato trascritto nei registri dello stato civile in Italia, sanciscono i giudici di Cassazione.
Capitolo a parte è quello relativo alla presenza della clausola del ripudio nel matrimonio celebrato con rito islamico a Singapore.
Su questo fronte, difatti, la difesa ha prospettato la contrarietà all’ordine pubblico del matrimonio celebrato con rito islamico, contrarietà legata alla possibile presenza della clausola del ripudio. Ma, ribattono i giudici, in realtà, si tratta di un matrimonio, allo stato, valido, potendo l’invalidità riguardare solo l’eventuale atto di ripudio, a cui, una volta intervenuto, non potrà essere riconosciuto nel nostro ordinamento il valore di causa di scioglimento del matrimonio.
Questa conclusione è poggiata sulla considerazione che la mera previsione della possibilità di ripudio del coniuge, secondo la legge del luogo di celebrazione del matrimonio, non impedisce, di per sé, di riconoscere effetti civili a quel matrimonio e la sua validità anche nell’ordinamento nazionale, dovendo, invece, escludersi la possibilità di riconoscere la decisione di ripudio, trattandosi di un atto contrario all’ordine pubblico sostanziale (per violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna), e dell’ordine pubblico processuale (per la mancanza della parità difensiva e di un effettivo contraddittorio, oltre che di ogni accertamento sulla definitiva cessazione della comunione di vita tra i coniugi). Peraltro, in virtù del principio del favor matrimoni, l’atto di matrimonio non perde validità se non sia stato impugnato per una delle ragioni indicate dal Codice Civile e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento.
Di conseguenza, in virtù della validità interinale del matrimonio contratto da cittadino italiano all’estero, pur secondo una legge che prevede la poligamia e il ripudio, ma nel rispetto delle forme ivi stabilite e ricorrendo i requisiti sostanziali di stato e capacità delle persone, non si può disconoscere l’idoneità di tale matrimonio a produrre effetti nel nostro ordinamento, finché non si deduca la nullità di tale matrimonio e non intervenga una pronuncia sul punto, chiosano i magistrati di Cassazione.

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