Marchio ‘CE’ farlocco: legittimo ipotizzare il reato di frode
L’apposizione del marchio ‘CE’ da parte del produttore ha la funzione di certificare la conformità del prodotto con i requisiti essenziali richiesti dal mercato europeo, e tale certificazione costituisce in sé un essenziale elemento qualitativo del prodotto
Va esclusa categoricamente l’ipotesi di merci prive della marcatura ‘CE’ (Comunità Europea) che siano comunque dotate dei requisiti previsti a livello normativo, poiché l’apposizione del marchio ‘CE’ da parte del produttore ha la funzione di certificare la conformità del prodotto con i requisiti essenziali richiesti dal mercato europeo, e tale certificazione costituisce in sé un essenziale elemento qualitativo del prodotto.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 9854 del 16 marzo 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad una commerciante, finita sotto processo con l’accusa di frode nell’esercizio del commercio per avere esposto in vendita sugli scaffali del proprio negozio giocattoli recanti la marcatura ‘CE’ difforme da quanto previsto dalla direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli.
Secondo l’accusa, la donna ha così indotto il consumatore finale in inganno, ma in Tribunale è arrivata una sorprendente assoluzione con formula liberatoria piena. Ciò perché, secondo il giudice, è prassi commerciale diffusa l’apposizione sulla merce fabbricata nella Repubblica Popolare Cinese del marchio ‘CE’, avente caratteristiche simili a quello europeo ma che in realtà si riferisce all’acronimo ‘Cina Export’, e quindi, ci si trova di fronte ad espediente certamente idoneo a confondere ma che esclude la contraffazione del marchio europeo.
Questa visione viene censurata fortemente dai magistrati di Cassazione, i quali ribadiscono che, in tema di delitti contro l’industria ed il commercio, l’esposizione per la vendita al pubblico di giocattoli con un marchio ‘CE’, acronimo di ‘China Export’, differente da quello ‘CE’ (Comunità Europea) per la sola impercettibile diversa distanza tra le due lettere, integra il tentativo di frode nell’esercizio del commercio, in quanto la marcatura europea non solo consente la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario, ma, attestando la conformità del bene agli standard europei, costituisce anche una garanzia della qualità e della sicurezza di ciò che si acquista.
Ragionando in questa ottica, poi, i magistrati di Cassazione aggiungono che in Tribunale si è ulteriormente (ed erroneamente) valorizzato, in termini positivi per la commerciante, la circostanza che i prodotti fossero comunque sicuri per l’utenza e rispettosi degli standard di qualità, traendo tale conclusione dai cosiddetti ‘test report’ depositati dalla difesa, mentre, invece, sotto questo profilo, deve osservarsi che i risultati d’idoneità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla cosiddetta ‘Direttiva Giocattoli’ europea dei beni oggetto del reato, risultati documentati dai cosiddetti ‘test report’, non possono assumere alcun rilievo.