Il messaggio ‘WhatsApp’ può costare caro al carabiniere…
Legittima, secondo i giudici, l’irrogazione di una sanzione disciplinare, a fronte di un testo contenente frasi lesive della dignità del corpo di appartenenza
Legittima l’irrogazione di una sanzione disciplinare ad un militare che abbia inviato ad un gruppo ‘WhatsApp’ un messaggio contenente frasi lesive della dignità del corpo di appartenenza, dovendosi prefigurare, alla stregua di un canone di ragionevole precauzione, la successiva propagazione a terzi del messaggio ad opera dei partecipanti alla chat.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 3116 del 21 aprile 2026 del Consiglio di Stato), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla sanzione disciplinare – il rimprovero, per essere precisi – inflitta dal comandante di una ‘Compagnia Carabinieri’ ad un maresciallo dell’Arma.
Chiari i dettagli della vicenda, risalente all’inizio della pandemia. A fine febbraio, difatti, durante la prima fase dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il comandante chiede al maresciallo di informare gli altri colleghi del reparto che il ‘Comando Compagnia’ aveva dotato la sezione di quattro mascherine, con la disposizione di conservarle in busta chiusa, passandole dagli equipaggi smontanti agli equipaggi montanti al cambio turno, e di utilizzarle solo in caso di necessità. Il maresciallo esege l’ordine tramite il servizio di messaggistica privata ‘WhatsApp’, inviando le suddette istruzioni in una chat (di cui non fa parte il comandante della sezione), al contempo postando le seguenti espressioni: “La nostra amministrazione prende seriamente a cuore la nostra incolumità di operatori della strada e adotta serie misure volte a tutelarla” (frase seguita da una foto raffigurante quattro buste bianche, contenenti ciascuna due mascherine facciali); “Per la Sezione (una quarantina di militari) il ‘Comando Compagnia’ ha appena fornito quattro (sì, avete letto bene: QUATTRO) mascherine che gli equipaggi dovranno prendere in consegna per il servizio esterno”; “vanno tenute chiuse e passate agli equipaggi del turno successivo. Qualora venissero aperte, dobbiamo informare il comandante della Sezione dell’avvenuta apertura della busta”.
Questi messaggi vengono poi condivisi da altro esponente dell’Arma sulla chat di un altro reparto e su altro gruppo ‘WhatsApp’, accompagnati dalla frase “Viva l’Italia, viva l’Arma dei Carabinieri!”.
A fronte di tale quadro, è assolutamente legittima, secondo i giudici, la sanzione adottata nei confronti del maresciallo. Ciò perché, innanzitutto, il diritto di critica, riconosciuto espressamente in favore del personale militare trova un proprio limite intrinseco nella necessità che le espressioni usate siano continenti, ovvero esternate con modalità tali da non travalicare i principi di correttezza stabiliti dalla normativa in materia disciplinare e siano improntati ad una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio e dei toni, dovendo essere evitata ogni esplicita o implicita commistione fra il pensiero espresso ed il ruolo ricoperto. Difatti, le forze armate sono regolate da un complesso di norme e principi (che gli appartenenti si obbligano ad osservare) i quali, in virtù di pubblici interessi ed in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina speciale, possono trovare del tutto legittimamente un’applicazione in senso compressivo di alcuni profili di libertà comportamentale.
Per chiudere il cerchio, infine, i giudici precisano che, in materia di sanzioni disciplinari irrogate al personale militare, l’obbligo di motivazione deve ritenersi attenuato e correttamente assolto attraverso il mero riferimento puntuale al fatto addebitato, qualora la condotta sia di tale rilievo da risultare palesemente contraria ai doveri di moralità, rettitudine, correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e del giuramento prestato, rendendo di fatto la sanzione non suscettibile di ridimensionamento.