Giochi d’azzardo on line non autorizzati: il danno si considera verificato nello Stato di residenza del giocatore
Il giocatore può, di norma, avvalersi del diritto del suo Paese di residenza per un’azione di responsabilità da fatto illecito nei confronti dei dirigenti del prestatore di servizi estero che non disponga della necessaria concessione
Giochi d’azzardo on line: un giocatore può, di norma, avvalersi del diritto del suo Paese di residenza per un’azione di responsabilità da fatto illecito nei confronti dei dirigenti del prestatore di servizi estero che non disponga della necessaria concessione. Ciò perché, a prescindere da tutto, il danno subito dal giocatore si considera verificatosi nel Paese in cui risiede.
Questi i principi fissati dai giudici (sentenza del 15 gennaio 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) alla luce della vicenda relativa ad un uomo residente in Austria, il quale ha citato in giudizio i due amministratori della ‘Titanium Brace Marketing’, prestatore maltese di giochi d’azzardo, al fine di ottenere il rimborso delle perdite subite in occasione della sua partecipazione a giochi di casino on line.
La ‘Titanium’ era titolare di una concessione per giochi d’azzardo a Malta, ma non disponeva di alcuna concessione in Austria. Il cliente sostiene pertanto che il contratto di gioco d’azzardo è da considerare nullo.
Secondo il diritto austriaco, i due amministratori sarebbero personalmente e solidalmente responsabili per il fatto che la ‘Titanium’ offriva giochi d’azzardo illegali in Austria.
I due amministratori contestano la competenza internazionale dei giudici austriaci. A loro avviso, sia il luogo dell’evento causale sia quello del danno si troverebbero a Malta. Il diritto sostanziale applicabile non sarebbe quello austriaco, bensì quello maltese, il quale non conoscerebbe la responsabilità degli organi sociali nei confronti dei creditori della società.
A fare chiarezza provvedono i giudici europei, i quali osservano che la legge applicabile a un’obbligazione extracontrattuale che deriva da un fatto illecito è, di regola, quella del Paese in cui il danno si verifica. Tale regolamento si applica ad un’azione di responsabilità da fatto illecito come quella in esame, intentata contro i dirigenti della società per violazione di un divieto, imposto da una normativa nazionale, di offrire al pubblico giochi d’azzardo senza disporre di una concessione a tale scopo. Infatti, un’azione del genere non rientra nell’esclusione prevista per le obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società.
Secondo i giudici europei, nell’ambito di un’azione di risarcimento per le perdite subite in occasione della partecipazione a giochi d’azzardo on line offerti da una società in uno Stato membro in cui essa non disponeva della concessione legalmente richiesta, il danno subito da un giocatore si considera verificatosi nello Stato membro in cui quest’ultimo ha la sua residenza abituale (nel caso di specie, quindi, in Austria, di modo che, secondo la regola generale, sarebbe applicabile il diritto austriaco). Tuttavia, se dal complesso delle circostanze risulta che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro Paese, il regolamento consente al giudice adito di derogare alla regola generale e di applicare la legge di quest’ultimo Paese.