Dipendente sotto accusa a seguito della querela presentata dal datore di lavoro: niente risarcimento nonostante l’assoluzione
Secondo i giudici, va esclusa la manifesta infondatezza della denuncia presentata dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, con conseguente sua irrilevanza penale ai fini dell’integrazione del reato di calunnia
Nessun indennizzo per il lavoratore finito sotto processo a seguito della querela presentata dal datore di lavoro e poi assolto dai giudici.
Questa la decisione presa dai giudici (ordinanza numero 26977 del 7 ottobre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo ad un dipendente del Ministero della Salute.
Il lavoratore (che è anche rappresentante sindacale) cita in giudizio il Ministero ritenendolo colpevole di una sorta di persecuzione nei suoi confronti, concretizzatasi, a suo dire, in una querela, e chiede perciò un indennizzo quantificato in 75mila euro.
Per il lavoratore è logico catalogare la querela come una vera e propria calunnia. Ciò perché la pubblica amministrazione lo aveva denunciato per un presunto utilizzo anomalo del ‘badge’ ma la denuncia ha portato ad un procedimento conclusosi con un’assoluzione. A sostegno della richiesta di risarcimento, poi, il lavoratore sostiene che l’operato del Ministero gli ha causato quattro anni di patimento per il gravoso processo penale cui è stato sottoposto, con lesione gravissima della sua reputazione, sia professionale che personale.
Per i giudici del Tribunale, però, l’istanza risarcitoria è priva di fondamento, anche perché, in generale, la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità a carico del denunciante, a meno che non integri il reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’esercizio dell’azione penale, da parte del pubblico ministero, si sovrappone all’iniziativa del denunciante interrompendo il nesso causale tra la condotta e il danno asseritamente subito dal denunciato, anche nel caso di proscioglimento o assoluzione. Peraltro, nella vicenda in esame si è appurato che il lavoratore non ha sporto alcuna denuncia per il reato di calunnia mentre il quadro probatorio emerso nel processo penale è nelle more mutato rispetto alle risultanze dell’indagine amministrativa, precisano i giudici del Tribunale.
Sulla stessa lunghezza d’onda, poi, anche i giudici d’Appello, i quali ritengono lampante l’intrinseca liceità della condotta datoriale. Anche perché la denuncia presentata dall’amministrazione datrice di lavoro non è stata archiviata, ma, al contrario, ha determinato il rinvio a giudizio del lavoratore, imputato di specifici reati, e ciò esclude una responsabilità dell’amministrazione foriera di danno risarcibile. In particolare, l’esercizio dell’azione penale consente di dedurre che nella denuncia fossero ravvisabili fatti costituenti reato, con esclusione, quindi, di qualsiasi intrinseca infondatezza della denuncia stessa, escludendo in radice una responsabilità dell’amministrazione. Inoltre, l’esercizio dell’azione penale ha interrotto il nesso eziologico tra la condotta della amministrazione denunciante e il danno eventualmente risarcibile al lavoratore.
Per chiudere il ragionamento, poi, i giudici d’Appello aggiungono che l’obbligo di denuncia sussiste anche in presenza di un mero fumus di reato, come in questa vicenda, e sottolineano che, comunque, nei fatti denunciati dall’amministrazione erano apprezzabili gli estremi di reato, tant’è che il dipendente è stato rinviato a giudizio, e l’esito dei processi penali non ha sconfessato questa premessa poiché detti processi si sono conclusi con pronunce, per un verso, in rito e, per altro, in merito sull’assunto che il quadro probatorio emerso nel loro ambito era mutato, rispetto alle risultanze dell’indagine amministrativa, per la sopravvenuta ritrattazione da parte di un teste.
Inutile il ricorso in Cassazione proposto dal lavoratore, il quale vede respinta definitivamente la richiesta di risarcimento da lui avanzata nei confronti del Ministero della Salute.
In premessa, i magistrati di terzo grado ribadiscono un dato fondamentale: la denuncia dell’amministrazione datrice di lavoro non è stata archiviata, ma, al contrario, ha determinato comunque il rinvio a giudizio del dipendente.
Secondo la difesa, però, anche il rischio di indagine può integrare il reato di calunnia, che è reato di pericolo, e, comunque, nella vicenda in esame, non vi erano i presupposti per imporre al Ministero l’obbligo di segnalazione connesso a quanto previsto dal Codice Penale in caso di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
Per meglio inquadrare la questione, comunque, i magistrati di Cassazione richiamano alcuni importanti principi. Innanzitutto, il soggetto che invoca il risarcimento del danno, per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l’onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia, dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo, poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate. Di conseguenza, la denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d’ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività del pubblico ministero titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).
Ciò detto, viene precisato che ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile. Cosicché, soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare – perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso – la concreta ipotizzabilità del reato denunciato è presumibile l’elemento materiale del delitto di calunnia.
Applicando questa ottica alla vicenda in esame, i magistrati di Cassazione sottolineano che nei fatti denunciati dall’amministrazione erano apprezzabili gli estremi di reato e l’esito assolutorio dei processi penali non può sconfessare questa premessa, anche in considerazione che essi si sono conclusi con pronunce in limine litis (in un caso in rito per non doversi procedere per difetto di querela e nell’altro caso perché il fatto non sussiste poiché non si ravvisa un atto pubblico nelle attestazioni da parte del pubblico dipendente e della sua presenza in ufficio) e sull’assunto che il quadro probatorio emerso nel loro ambito era mutato rispetto alle risultanze dell’indagine amministrativa per ritrattazione da parte di un teste.
Tirando le somme, anche per i magistrati di Cassazione va esclusa la manifesta infondatezza della denuncia presentata dal Ministero della Salute nei confronti del lavoratore, con conseguente sua irrilevanza penale ai fini dell’integrazione del reato di calunnia. Escluso un comportamento calunnioso dell’amministrazione, nonostante il giudizio penale si sia concluso con la finale formula assolutoria in favore del lavoratore.