Paziente in condizioni gravi, intervento necessario: medico comunque colpevole per il mancato ottenimento del consenso informato
Evidente la responsabilità del medico che ha effettuato l’operazione, conclusasi poi con la morte del paziente
Laddove il paziente non sia stato adeguatamente informato riguardo ai possibili esiti, anche in ordine al risultato estetico che possa scaturire, si può ritenere presuntivamente che il consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta
Decisivo il riferimento alla gravità dell’addebito (per il disvalore dei comportamenti contestati, l’intenzionalità dell’elemento soggettivo, le mansioni di responsabilità svolte dal lavoratore, la circostanza che egli si sia avvalso della collaborazione di un sottoposto), gravità che giustifica il venir meno del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, rendendo proporzionata la sanzione espulsiva