Niente questione pregiudiziale ai giudici europei: decisione da motivare in modo dettagliato

Sotto esame, nello specifico, la compatibilità con il diritto dell’Unione Europea della possibilità, offerta dal diritto dei Paesi Bassi a un organo giurisdizionale supremo, di respingere un appello sulla sola base di una motivazione sommaria

Niente questione pregiudiziale ai giudici europei: decisione da motivare in modo dettagliato

Un giudice nazionale di ultima istanza deve sempre motivare il proprio rifiuto di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. E anche nell’ipotesi in cui tale giudice sia autorizzato a respingere i ricorsi mediante una motivazione sommaria, egli deve, in tutti i casi, esporre in modo specifico e concreto i motivi per cui è applicabile una delle eccezioni all’obbligo di rinvio pregiudiziale.
Questi i punti fermi fissati dai giudici europei (sentenza del 24 marzo 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione Europea della possibilità, offerta dal diritto dei Paesi Bassi a un organo giurisdizionale supremo, di respingere un appello sulla sola base di una motivazione sommaria.
Tale normativa mira, nell’ottica di una buona amministrazione della giustizia, a ridurre la durata dei procedimenti giudiziari e a consentire a tale organo giurisdizionale di dedicare più tempo alle cause importanti. I giudici europei, dopo aver sottolineato il ruolo fondamentale del procedimento pregiudiziale in generale e dell’obbligo di rinvio pregiudiziale in particolare per il sistema giurisdizionale dell’Unione Europea, ricordano che un organo giurisdizionale supremo è soggetto a un obbligo di rinvio pregiudiziale, dal quale può essere esonerato solo in tre situazioni: quando la questione di diritto dell’Unione Europea sollevata non è pertinente, quando la disposizione del diritto dell’Unione Europea in questione è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia dell’Unione Europea, o, infine, quando tale interpretazione si impone con un’evidenza che non dà adito ad alcun ragionevole dubbio.
Quando un organo giurisdizionale supremo ritiene di trovarsi in una di queste tre situazioni, deve motivare il proprio rifiuto di adire i giudici europei, esponendo, in tutti i casi, in modo specifico e concreto, i motivi per cui, a suo avviso, non occorre adire i giudici europei. A tal proposito, un siffatto giudice può fare propria la motivazione addotta dal giudice di grado inferiore nella controversia in questione, purché quest’ultimo abbia spiegato perché la causa rientrava in una delle tre situazioni summenzionate.
Questi i chiarimenti forniti complessivamente dai giudici europei alla luce del contenzioso relativo ad un cittadino marocchino, la cui moglie e i cui figli risiedono nei Paesi Bassi e possiedono la cittadinanza dei Paesi Bassi, che ha presentato nei Paesi Bassi domanda di ‘permesso di soggiorno’ valido su tutto il territorio dell’Unione Europea. Poiché tale domanda è stata respinta in quanto egli era già titolare di un permesso di soggiorno in Spagna, il cittadino marocchino ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell’Aia.
Essendo stato respinto anche tale ricorso, egli ha presentato appello dinanzi al Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, che, però, ritiene che la risposta alla questione di interpretazione del diritto dell’Unione Europea sollevata dal cittadino marocchino emerga chiaramente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea. Pertanto, a suo dire, non è tenuto a procedere a un rinvio pregiudiziale e può decidere sulla controversia motivando la propria decisione in modo sommario.
Tale facoltà di ricorrere ad una motivazione sommaria è prevista dalla legge nazionale sugli stranieri. Essa riflette l’equilibrio voluto dal legislatore dei Paesi Bassi tra la volontà di generalizzare la possibilità di interporre appello in qualsiasi causa riguardante il diritto degli stranieri e la necessità di consentire al Consiglio di Stato di concentrare il proprio esame sulle questioni che richiedono una risposta nell’interesse dell’unità del diritto, dello sviluppo del diritto o della tutela giurisdizionale in generale.
In tale contesto, il Consiglio di Stato, che si interroga sul dovere di motivare in modo circostanziato i motivi per cui non si ritiene tenuto a procedere a un rinvio pregiudiziale, ha deciso di adire la Corte di giustizia dell’Unione Europea, che replica ricordando, anzitutto, che i giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso sono soggetti a un obbligo di rinvio pregiudiziale, il quale comporta tuttavia tre eccezioni (irrilevanza della questione di diritto dell’Unione Europea sollevata; esistenza di una decisione della Corte che ha già interpretato la norma di diritto dell’Unione Europea, o presenza di un atto chiaro). Pertanto, tenuto conto del ruolo fondamentale del procedimento pregiudiziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, se un tale giudice decide di non adire la Corte di giustizia dell’Unione Europea in virtù di una di tali eccezioni, la sua decisione deve, in tutti i casi, essere motivata e, dunque, esporre, in modo specifico e concreto, in funzione delle circostanze di fatto e di diritto in questione, i motivi per cui si applica una di queste tre eccezioni.
Quindi, il fatto che uno Stato membro autorizzi un giudice a ricorrere a una motivazione sommaria, al fine di garantire una buona amministrazione della giustizia riducendo la durata dei procedimenti giurisdizionali, non muta tale conclusione. Anche in una situazione del genere, un organo giurisdizionale supremo rimane tenuto a esporre, in modo specifico e concreto, i motivi per cui ritiene giustificata la mancata presentazione di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. A tal proposito, un organo giurisdizionale supremo può far propria la motivazione addotta dal giudice di grado inferiore nella controversia in questione, purché quest’ultimo abbia esposto i motivi per cui ha ritenuto che la questione di diritto dell’Unione Europea sollevata non fosse pertinente, o che la disposizione del diritto dell’Unione Europea in questione fosse già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia dell’Unione Europea, oppure che tale interpretazione si imponesse con un’evidenza tale da non dava adito ad alcun ragionevole dubbio.

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