Infortunio sul lavoro: il dipendente ha da provare nocività dell’ambiente e danno

Il datore di lavoro deve dimostrare di aver adempiuto a tutte le prescrizioni di sicurezza, compreso l’obbligo di vigilanza per prevenire condotte imprudenti del dipendente

Infortunio sul lavoro: il dipendente ha da provare nocività dell’ambiente e danno


In tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio sul lavoro, il dipendente deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, la nocività dell’ambiente e il danno, mentre il datore di lavoro deve dimostrare di aver adempiuto a tutte le prescrizioni di sicurezza, compreso l’obbligo di vigilanza per prevenire condotte imprudenti del lavoratore stesso.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 23674 del 22 agosto 2025 della Cassazione), i quali, ampliando l’orizzonte oltre la specifica vicenda, precisano che la mera violazione delle regole precauzionali da parte del lavoratore non esclude la responsabilità datoriale, salvo che si tratti di comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo, tale da costituire causa esclusiva dell’evento dannoso.
In Appello è stata respinta la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti della datrice di lavoro – una cooperativa – per ottenere il risarcimento del danno, quantificato in quasi 215mila euro – dedotto quanto già corrispostole dall’INAIL -, a seguito dell’infortunio sul lavoro subito allorché, mentre era intenta a pressare con le mani alcuni imballaggi di plastica presenti in un compattatore in modo da consentire il riversamento di altro materiale, un collega di lavoro non identificato ha azionato il sistema di sollevamento di un cassonetto, procurandole lo schiacciamento del braccio tra la paratia del compattatore e la struttura del cosiddetto ‘alza cassonetti’, e causandole così ed una invalidità permanente determinata nella percentuale del 20 per cento.
Decisivi per i giudici d’Appello alcuni dettagli: il macchinario era a norma e non presentava malfunzionamenti; la lavoratrice l’ha utilizzato in modo assolutamente anomalo, contravvenendo alle specifiche istruzioni ricevute e assumendo una condotta atipica ed eccezionale. Di conseguenza, l’infortunio è addebitabile alla responsabilità esclusiva della lavoratrice, colpevole di avere posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, creando essa stessa una condizione di rischio estraneo a quello connesso alla normale modalità del lavoro da svolgersi.
Questa visione è smentita dai giudici di Cassazione, i quali osservano, in premessa, che la responsabilità prevista dal Codice Civile in materia di tutela delle condizioni di lavoro è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Di conseguenza, in materia di riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro, il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa, della nocività dell’ambiente e del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure, nessuna esclusa, per evitare il danno. Pertanto, il datore è gravato dell’onere di provare di aver adempiuto alle prescrizioni di sicurezza nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale di sicurezza assume in base a tutte le misure e cautele costituenti l’ordinamento protettivo della sicurezza sul lavoro.
L’oggetto sostanziale dell’onere della prova a carico del datore è quindi assai ampio, posto che esso attiene al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggerite dalla esperienza, dall’evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto. Si tratta anzitutto della valutazione dei rischi, dell’organizzazione dell’apparato di sicurezza, dell’informazione, della formazione e dell’addestramento dei lavoratori, dell’adozione di tutte le misure prescritte e della vigilanza sul rispetto di tali misure, anche attraverso la nomina di preposti. E, in particolare, quanto all’ampiezza della diligenza richiesta al datore di lavoro, il datore di lavoro rimane responsabile non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma anche, in relazione alle circostanze del caso concreto, per la omessa predisposizione di tutte le altre misure e cautele idonee a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo o per la mancata vigilanza sull’uso degli stessi dispositivi di protezione.
Tornando alla vicenda in esame, la lavoratrice si è infortunata al braccio mentre era intenta a pressare con le mani gli imballaggi di plastica presenti nel compattatore allorché un collega di lavoro, rimasto sconosciuto, probabilmente d’accordo con la stessa lavoratrice, era stato chiamato da questa ad operare sul quadro comandi, mentre la lavoratrice – per fare prima – stava rimuovendo i residui di plastica. Ebbene, per i giudici di Cassazione deve escludersi che tale condotta possa essere definita comportamento abnorme, non potendosi definire tale la condotta della lavoratrice che, senza attenersi alle direttive ricevute, commetta una negligenza o imprudenza nel corso delle operazioni lavorative consistita nel mettere il braccio dentro la zona pericolosa accessibile di una macchina per spingervi con le mani gli imballaggi di plastica ingombranti di cui si doveva occupare.
La mancata osservanza delle regole precauzionali da parte del lavoratore deve infatti ritenersi sicuramente un comportamento illecito, tanto che la legislazione più recente, al fine di responsabilizzare il lavoratore, prevede sanzioni anche a suo carico quando non osservi i precetti volti alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, ma la stessa illiceità del comportamento non preclude la configurabilità dell’infortunio e la colpa del datore, e non vale di per sé ad interrompere il nesso finalistico con l’attività di lavoro. E ciò in quanto, salvo appunto il comportamento abnorme o il caso fortuito o la forza maggiore, nel sistema della responsabilità civile per infortuni sul lavoro la violazione di una regola precauzionale – volontaria o involontaria –da parte del lavoratore costituisce una delle possibili componenti causali del verificarsi dell’evento che il datore di lavoro è chiamato a prevenire.
Il datore di lavoro può essere invece assolto dalla propria responsabilità solo se prova di aver pienamente ottemperato a tutte le prescrizioni poste a suo carico dalla legge anche allo scopo di neutralizzare la possibile condotta imprudente del lavoratore. Perciò, la conclusione, tratta in Appello, che ha esentato da qualsiasi responsabilità la datrice di lavoro, non appare sostenibile in relazione alla autonoma violazione che discende dalla omessa vigilanza, posto che mentre risulta del tutto pacifico l’intervento di un terzo operatore (perché altrimenti l’infortunio non si sarebbe potuto in alcun modo verificare), non risulta che il datore abbia allegato e dimostrato di aver adempiuto a tutte le prescrizioni di sicurezza, ivi compreso l’obbligo di vigilanza per impedire l’uso scorretto del macchinario (e la condotta pericolosa in esame) al fine di promuovere l’effettiva e concreta osservanza delle regole della sicurezza sul lavoro.
Invece, nella vicenda in esame, nulla risulta dedotto sul fatto che la datrice avesse ottemperato all’obbligo di vigilanza e che la condotta del lavoratore non potesse essere scongiurata nemmeno attraverso l’esercizio di una regolare azione di controllo sulla attività di lavoro, potendo altrimenti ipotizzarsi, in mancanza di tale prova, la stessa tolleranza di una condotta lavorativa anomala in quanto volta ad accelerare il processo produttivo.

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