Fucile smarrito ma non utilizzabile: esclusa l’inadeguata custodia dell’arma
Fantozziani i dettagli dell’episodio: un uomo ha perso un fucile durante un viaggio in automobile
Impossibile parlare di non adeguata custodia dell’arma se quest’ultima viene sì smarrita ma in condizioni tali da non poter essere utilizzata.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 35922 del 4 novembre 2025 della Cassazione), chiamati a valutare quanto capitato ad un uomo, finito sotto processo per avere smarrito un fucile in strada.
Scenario del singolare episodio che dà il ‘la’ al processo è il territorio di un Comune sardo. A finire nei guai è un uomo, il quale, durante un viaggio in auto, perde un fucile.
Fantozziani i dettagli: è un caldo mattino di luglio del 2019, l’uomo porta con sé un’arma – un fucile calibro 12 ‘Benelli’ –, all’interno della propria vettura, quando, all’improvviso, a causa di una buca presente sull’asfalto, il mezzo sobbalza, si apre uno sportello e il fucile scivola fuori, finendo sul lato della strada. Lì, poggiato per terra, il fucile viene avvisato da un passante, il quale, allarmato, chiama subito la Polizia, anticipata però dal proprietario dell’arma, il quale, resosi conto dell’accaduto, torna indietro con la macchina per provvedere subito a recuperare quanto perso per strada e si reca poi dai Carabinieri per riferire l’episodio.
Nonostante la condotta tenuta dopo avere smarrito il fucile, il proprietario si ritrova condannato in Tribunale per non avere correttamente e diligentemente custodito l’arma, con pena fissata in 300 euro di ammenda.
Col ricorso in Cassazione, però, la difesa prova a dare una differente chiave di lettura dell’episodio. In questa ottica vengono richiamate le dichiarazioni rilasciate all’epoca dal proprietario dell’arma, il quale spiegò che il fucile era privo di otturatore e che, essendo egli un ex armiere e dovendo portare il fucile in un’armeria, l’aveva reso inoffensivo, rimuovendo l’otturatore. Non a caso, il passante che aveva notato l’arma abbandonata sull’asfalto ha riferito che, visto a distanza, il fucile sembrava privo di cartucce, aggiunge la difesa, e dai verbali risulta che l’otturatore fu recuperato successivamente, fatto, questo, sintomatico che non si trovava insieme al fucile.
Illogico, poi, sempre secondo la difesa, attribuire al proprietario del fucile scarsa diligenza nella custodia dell’arma. In quest’ottica, difatti, la verifica della diligenza va rapportata al caso specifico, sulla scorta della pericolosità dell’arma e su altre circostanze concrete, e, osserva la difesa, poiché l’arma non era di pronto utilizzo ed era priva del pezzo essenziale per renderla offensiva, non può dirsi che vi sia stato, nel caso specifico, un rilevante inadempimento all’obbligo di diligenza imposto dalla legge.
Peraltro, il proprietario ha provveduto a recuperare subito il fucile, non appena accortosi del fatto che l’arma era scivolata fuori dal veicolo, e immediatamente si è recato dai Carabinieri per riferire l’episodio.
Priva di solidità, infine, sempre secondo la difesa, la valutazione compiuta in Tribunale, poiché si è trascurata la rilevanza del dato della mancanza dell’otturatore, affermando che dal comportamento del proprietario era derivato il rischio che chiunque potesse impossessarsi del fucile, ben potendo acquistare successivamente l’otturatore e rendere così pienamente utilizzabile l’arma.
Esito sorprendente in Cassazione: le obiezioni difensive sono ritenute solide dai magistrati. Di conseguenza, viene esclusa la responsabilità penale del proprietario del fucile.
Decisivo un dettaglio: il fucile era privo di otturatore al momento in cui si è realizzata la condotta di omessa diligente custodia.
Per il giudice del Tribunale il fucile andava custodito meglio, perché chiunque avrebbe potuto prenderlo e poi attendere l’occasione propizia per acquistare l’otturatore e rendere funzionante l’arma, ma, ribattono i magistrati di Cassazione, l’illecito ipotizzato in questa vicenda è correlato al rischio che l’omessa diligente custodia renda possibile ad altri di sottrarre l’arma e poi utilizzarla, sicché l’illecito non può considerarsi configurabile rispetto ad un’arma insuscettibile di immediato utilizzo.
Ampliando l’orizzonte, va sanzionata una condotta negligente che renda possibile un immediato impossessamento di un’arma pronta per l’uso, mentre non è configurabile il reato di inosservanza del dovere di diligenza nella custodia di armi ed esplosivi, previsto dalla normativa sul controllo delle armi, nella negligente custodia di parte di un’arma.
Tale distinguo è rilevante, poiché la negligente custodia di una parte d’arma non espone a pericolo di sorta la sicurezza pubblica, da tal parte non derivando alcun diretto nocumento per chi, nella sfera di disponibilità e controllo diretti del detentore, con essa (soltanto) venga occasionalmente a contatto. Di contro, la perdita di controllo sulla parte d’arma, che venga smarrita o sottratta senza che il detentore (o di converso l’eventuale rinvenitore) ne abbia dato immediata segnalazione alla autorità di Polizia, pone quell’oggetto in una condizione di circolazione pericolosa, tal parte ben potendo essere utilizzata per ricostituire o sostituire la funzionalità di altre armi da sparo, pregiudicando l’interesse della sicurezza pubblica.
Da tale quadro deriva un principio chiarissimo, sanciscono i giudici di Cassazione, e cioè che la custodia non diligente di un’arma non immediatamente utilizzabile, perché priva di una parte essenziale al suo funzionamento, non integra il contestato illecito di pericolo, perché non ricorre il pericolo per la sicurezza pubblica. Ciò per la semplice constatazione che un fucile privo di una sua parte essenziale, in mancanza della quale non ne è possibile il funzionamento, non può che essere considerato mera parte di arma.