Covid-19, confermato il regolamento dell’Unione Europea sui certificati digitali
Respinta la richiesta di sospensione avanzata da alcuni cittadini. Per il giudice non vi è alcuna violazione del diritto alla libera circolazione
Laddove il paziente non sia stato adeguatamente informato riguardo ai possibili esiti, anche in ordine al risultato estetico che possa scaturire, si può ritenere presuntivamente che il consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta
Decisivo il riferimento alla gravità dell’addebito (per il disvalore dei comportamenti contestati, l’intenzionalità dell’elemento soggettivo, le mansioni di responsabilità svolte dal lavoratore, la circostanza che egli si sia avvalso della collaborazione di un sottoposto), gravità che giustifica il venir meno del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, rendendo proporzionata la sanzione espulsiva