Comporto breve per il dipendente disabile: evidente l’abuso compiuto dal datore di lavoro
Ristoro economico per il lavoratore. Irrilevante il fatto che quest’ultimo abbia taciuto le proprie condizioni di salute
L’applicazione, nei confronti di lavoratore disabile, dei termini di comporto breve costituisce condotta idonea ad integrare una discriminazione indiretta, con logica illegittimità del conseguente licenziamento.
Per quanto concerne il ristoro economico in favore del dipendente, il silenzio di quest’ultimo sulle proprie condizioni di salute non può né mitigare la colpa datoriale né incidesse sul risarcimento del danno, giustificandone una quantificazione minima.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (sentenza numero 4623 del 2 marzo 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo alla condotta tenuta da una cooperativa nei confronti di una lavoratrice.
Accertati i dettagli della vicenda, il giudice d’Appello premette che l’applicazione, nei confronti di lavoratore disabile, dei termini di comporto breve costituisce condotta idonea ad integrare una discriminazione indiretta, e osserva poi che la lavoratrice aveva sottaciuto, nel caso in esame, la propria condizione di disabilità ma il datore di lavoro disponeva di una serie di elementi tali da rendere conoscibile, in base ad un comportamento improntato a buonafede, la condizione di disabilità della dipendente. In particolare, la società era a conoscenza del fatto che la dipendente. era stata dichiarata dal medico competente inidonea al lavoro notturno in via continuativa ed era stata ricoverata presso una casa di cura per malattie nervose ed era stata poi giudicata, sempre dal medico competente, inidonea alle mansioni.
Per il giudice d’Appello, questi dati, noti alla società, rappresentavano un campanello d’allarme che avrebbe dovuto indurla ad approfondire le ragioni delle assenze e ad informare la dipendente dei diritti a lei riconosciuti.
Evidente quindi la nullità sia del licenziamento che della delibera di esclusione dalla società.
Ciò detto, però, per il giudice d’Appello il silenzio della lavoratrice sulle proprie condizioni di salute ha mitigato la colpa datoriale e, perciò, può incidere ora sul risarcimento del danno, giustificandone la quantificazione nella misura minima di cinque mensilità.
Quest’ultima osservazione viene però censurata dai magistrati di Cassazione, i quali, in premessa, accertata la condizione di disabilità della lavoratrice e appurata la nullità del licenziamento, poiché discriminatorio, a fronte della applicazione dell’ordinario periodo di comporto, ribadiscono che, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore (o la possibilità di conoscerlo secondo l’ordinaria diligenza) fa sorgere l’onere datoriale – al quale il lavoratore non può opporre comportamenti ostruzionistici – di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l’eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse ad uno stato di disabilità, al fine di adottare i possibili accomodamenti ragionevoli imposti dalla norma, previa interlocuzione col dipendente, interlocuzione che costituisce una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento.
Ciò detto, si apre il fronte del quantum risarcitorio. A questo proposito, in Appello è stato valorizzato il silenzio serbato della lavoratrice sulla propria condizione di disabilità, considerandolo fattore idoneo a sminuire la colpa datoriale e a comprimere l’indennità risarcitoria nella misura minima di cinque mensilità, ma questa valutazione è scorretta, secondo i magistrati di Cassazione, anche perché, in ipotesi di invalidità del licenziamento, non è necessario che il datore di lavoro fornisca la prova della propria mancanza di colpa, ma l’accertamento della colpa del datore di lavoro, sia pure in misura minima, è già da solo sufficiente ad escluderne qualsiasi incidenza sul risarcimento del danno patito dal lavoratore per il licenziamento illegittimo.
Impossibile, quindi, considerare elemento idoneo a ridurre l’indennizzo il silenzio della dipendente sulle sue reali condizioni di salute, in assenza, in realtà , di un obbligo o anche solo di un onere della lavoratrice, al di fuori di una doverosa interlocuzione su iniziativa datoriale, di trasmettere informazioni (dati sensibili) sul proprio stato di salute.
Da ridefinire quindi il risarcimento in favore della lavoratrice, risarcimento che dovrà essere superiore al minimo delle cinque mensilità, anche tenendo presente il colposo inadempimento datoriale.