Azienda agricola esercita anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: valutabile l’esenzione dal fallimento

Necessario tenere presente che la legge fallimentare assoggetta alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale

Azienda agricola esercita anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: valutabile l’esenzione dal fallimento

L’esenzione dal fallimento, prevista per l’imprenditore agricolo che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell’ambito di quelle connesse, previste dal Codice Civile, all’operatività nel campo agricolo, e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi. Ovviamente, l’onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invoca, cioè l’imprenditore agricolo che vuole evitare il fallimento.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 5268 del 9 marzo 2026 della Cassazione), i quali hanno reso definitivo il fallimento di una società agricola.
Per fare chiarezza, viene precisato che la sottrazione dell’impresa agricola al fallimento non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un’attività agricola pone al riparo dal fallimento l’impresa che svolga, nel contempo, anche un’attività di carattere commerciale, quanto meno se essa è svolta in misura prevalente rispetto a quella agricola.
Di conseguenza, l’affermazione per cui l’attività agricola svolta dall’impresa è sufficiente per sottrarre quest’ultima al fallimento, anche laddove l’attività commerciale sia svolta in misura prevalente rispetto alle attività agricole tipizzate dal Codice Civile, si pone in manifesto contrasto con la legge fallimentare, che assoggetta alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale.
Così, in caso di esercizio in concreto di un’attività commerciale, in misura prevalente sull’attività agricola contemplata in via esclusiva dall’oggetto sociale di un’impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento.
Per quanto concerne la ripartizione dell’onere probatorio ai fini dell’accertamento della fallibilità dell’imprenditore agricolo (anche se organizzato in forma societaria), tocca a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l’esistenza di un’attività commerciale che si affianchi all’attività agricola, mentre grava, invece, su chi invochi l’esenzione dal fallimento, assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l’attività commerciale svolta nell’ambito delle attività connesse a quella agricola, il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo, sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell’istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali.
Tornando alla specifica vicenda, si è accertata la natura commerciale dell’impresa fallita, e ciò sulla base della documentazione versata in atti sia da parte del creditore istante nel corso della istruttoria prefallimentare, sia da parte della stessa società reclamante, evidenziando, poi, che la debitrice non ha dimostrato alcunché in senso contrario, quanto, cioè, alla sua natura di impresa agricola.
Inutili le prove dedotte dalla società. Inutili e inidonee probatoriamente a dimostrare la natura agricola dell’impresa debitrice, condizione quest’ultima ostativa alla dichiarazione di fallimento, la cui prova incombe, incontestabilmente, sul debitore. Su quest’ultimo punto, infine, i magistrati ribadiscono che l’esenzione dal fallimento dell’imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell’ambito di quelle connesse all’attività agricola, e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi.

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